Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto l’Ipotesi di accordo relativa al nuovo contratto collettivo nazionale dei circa 7.800 dirigenti dell’Area Istruzione e ricerca (Scuola, Università e aziende ospedaliero-universitarie, Enti di ricerca) di cui 7.448 dirigenti scolastici (ex Presidi). L’arco temporale di riferimento è il triennio 2016- 2018. L’intesa è stata firmata da tutte le organizzazioni e confederazioni sindacali presenti al tavolo negoziale.
E’ il primo contratto della dirigenza siglato dopo un lungo periodo di sospensione dei rinnovi contrattuali. Il lungo lasso temporale intercorso dall’ultimo contratto 2008-2009 ha reso necessaria l’attualizzazione di molte clausole contrattuali per tener conto delle novità legislative intervenute nel tempo.
E’ stato, infatti, definito un nuovo e più funzionale sistema delle relazioni sindacali, sono state introdotte misure a tutela dei dirigenti con gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, misure a tutela delle donne vittime di violenza, ferie e riposi solidali in favore di dirigenti che debbano assistere figli minori bisognosi di cure. E’ stato attualizzato e rinnovato il codice disciplinare.
Sotto il profilo economico, attraverso ulteriori risorse stanziate ad hoc, si completa l’allineamento della retribuzione di posizione parte fissa della dirigenza scolastica ai valori riconosciuti alle altre figure dirigenziali. L’incremento del 3,48% previsto per la generalità dei dipendenti pubblici per il l’intero triennio pari a 160,00 euro/mese è stato proporzionalmente distribuito tra una rivalutazione dello stipendio in misura pari a 125,00 euro/mese a regime, un incremento di 10,00 euro/mese per la retribuzione di posizione e un incremento di 25,00 euro/mese dei fondi destinati alla retribuzione di risultato, finalizzati a remunerare i risultati conseguiti da ciascun dirigente. Sono state previste, inoltre, soglie percentuali sia con riferimento all’entità del premio sia con riferimento al numero massimo di coloro che riceveranno il premio più elevato.
Il contratto diventerà efficace, a seguito della sottoscrizione definitiva, una volta concluso l’iter di verifica e controllo della sua compatibilità economica, come previsto dalle norme vigenti.